I crediti del cessionario vengono automaticamente sequestrati

Cosa succede ai cessionari (banche, poste, istituti di credito, imprese) nel caso in cui il credito per Superbonus ceduto risulti ‘figlio’ di operazioni illecite e, quindi, venga sequestrato dall’Autorità giudiziaria? Dove arriva la responsabilità del cessionario? Ed esistono tutele in tal senso?

L’argomento scotta, e la Cassazione l’ha trattato, di recente, con cinque sentenze ‘sorelle’, tutte incentrate su ricorsi dei cessionari in casi inerenti truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del Superbonus previsto dall’art. 121, del DL 34/2020, nonché dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed indebita compensazione tentata.

Superbonus illecito: la detrazione e il credito ceduto come vanno trattati?

Le pronunce, che consigliamo ai lettori di scariscarsi dal sito ufficiale della Cassazione (Italgiure), sono le nn. 40865, 40866, 40867, 40868 e 40869, emesse tutto il 28 ottobre 2022.

Andando a raggruppare le sentenze, si evidenzia che le banche e gli istituti di credito ritengono che non sia corretto considerare in egual modo la detrazione del 110% di cui beneficia il committente dei lavori e l’eventuale credito d’imposta ceduto.

La buona fede del cessionario che non può sapere quali sono i lavori di ristrutturazione

Prendiamo come riferimento la sentenza 40866, dove il ricorrente sostiene che l’errore di impostazione commesso dai
giudici del merito consisterebbe nell’aver considerato alla stessa stregua il diritto alla detrazione sorgente in capo a chi effettua i lavori di ristrutturazione oggetto dell’incentivo ed il credito di imposta che, a seguito di cessione di quel diritto, si genera in capo al terzo cessionario sul presupposto, ovviamente, che si tratti di cessionario di buona fede.

Il cessionario del credito di imposta, nel caso specifico una banca, non riuscirebbe a vedere l’origine del proprio credito e, dunque non sarebbe in grado di effettuare alcun controllo, vedendosi riconosciuto nel proprio cassetto fiscale un importo pari al credito acquistato da portare in compensazione nei tempi stabiliti dalla legge rispetto a qualsiasi tipologia di debito erariale.

Tale impossibilità di ricollegare il credito ai lavori originariamente svolti è ancor più evidente nel caso di cessioni successive (sappiamo che solo le banche possono ‘prendere’ cessioni successive alla prima, da parte di un proprio correntista ‘qualificato’), come sarebbe avvenuto nel caso in esame, laddove l’ultimo cessionario ha, quale unica evidenza disponibile l’identità del proprio dante causa, ma certamente non può identificare i lavori di ristrutturazione.

Secondo la difesa, pertanto, all’infuori delle ipotesi di compartecipazione dolosa nella condotta illecita del primo beneficiario, il terzo cessionario del diritto di credito non può subire gli effetti pregiudizievoli che attengono al primo beneficiario ed a sue eventuali condotte illecite da cui è derivata l’insorgenza del diritto alla detrazione poi trasformato in credito d’imposta.

Quanto sopra sarebbe confermato anche nella circolare n. 24/E/2020 che in maniera chiara afferma come il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Tra l’altro, quindi, si censura l’ordinanza impugnata per le modalità con cui è stato disposto ed eseguito il sequestro e per le peculiarità dei beni su cui è stato applicato, che rischia di tramutare un sequestro impeditivo in sequestro per equivalente dell’asserito prodotto o profitto del reato, non consentito nei confronti del terzo di buona fede. (Fonte Ingenio)