Con la pubblicazione in Gazzetta della L. n. 51 del 20.05.2022, l’esecuzione di lavori di qualsiasi natura che beneficiano degli incentivi fiscali previsti dagli art. 119 e 121 del decreto – legge n. 34 del 2020 e di importo superiore ai 516.000 € rimane vincolata al possesso dell’attestazione SOA da parte dell’impresa esecutrice (nonché degli eventuali subappaltatori). Da tale obbligo restano esclusi tutti quegli appalti e/o subappalti in corso di esecuzione e/o contrattualizzati (con data certa) alla data dell’entrata in vigore della norma.
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