Superbonus e “condizione Soa”, l’obbligo ha tempi differenziati
Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la certificazione “Soa” necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023, per lavori superiori a 516mila euro, ai fini del “Superbonus”, può risultare acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. È quanto precisa la faq pubblicata oggi, 17 febbraio 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La risposta è sollecitata dalla richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione della norma (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese:
- provviste, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa
- che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dii tale certificazione.
L’Agenzia al riguardo precisa che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.
La faq specifica, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10-bis richiamato, dal 1° luglio 2023, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.
Testate Giornalistiche che parlano di noi:
Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Dal 1 gennaio 2023 le imprese dovranno possedere l’attestato SOA ai fini delle agevolazioni fiscali superbonus e bonus edilizi per lavori di importo > 516mila euro.
Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’attestazione SOA ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.
Ricordiamo che la novità è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l’art 10 bis la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione
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