Vediamo chi è soggetto alla normativa in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, i principali adempimenti e cosa ha stabilito l’ultima circolare dell’ispettorato del Lavoro (n. 4 del 9 dicembre 2021) al fine di uniformare i comportamenti dei vari organi ispettivi.
CHI DEVE RISPETTARE LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Le imprese soggette alla normativa in tema di Sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL 81/2008), sono tutte le aziende al cui interno ci siano lavoratori, a prescindere dal settore produttivo e dai rischi presenti.
Ciò che fa scattare l’applicazione della norma è la presenza anche di un solo lavoratore a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale. Quindi se hai anche un solo apprendista, un tirocinante, uno stagista, se sei un’associazione di volontariato con persone che prestano come volontari la propria opera, anche tu sei soggetto ad una serie di adempimenti.
COSA DEVONO FARE LE IMPRESE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Ecco le cose fondamentali da fare, per tutte le tipologie di imprese.
1 – Redigere un DVR Documento di Valutazione dei Rischi e certificarne la data di creazione (per esempio mediante l’invio tramite PEC o mediante la sottoscrizione del documento del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP, del rappresentante dei lavoratori RLS e del medico competente ove nominato).
2 – Informare, formare e addestrare tutti i lavoratori in materia di sicurezza, e in particolare sui rischi specifici presenti in azienda e sull’uso di attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione
3 – Costituire il servizio di prevenzione e protezione nominandone il responsabile (RSPP) e gli addetti alla gestione dell’emergenza incendi e di primo soccorso e formare adeguatamente tutti i componenti.
Questa documentazione di base deve essere disponibile in azienda e consultabile direttamente dagli organi di controllo in fase ispettiva. È, infatti, fondamentale dare evidenza di tutto quello che in azienda è stato fatto in tema di sicurezza.
Questo aspetto è stato fortemente ribadito nell’ultima circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 9 dicembre 2021, predisposta per dare indicazioni operative uniformi che porteranno gli organi ispettivi preposti ai controlli all’adozione di un unico provvedimento di sospensione o di un unico provvedimento di revoca.
CHI ESEGUE I CONTROLLI NELLE AZIENDE
I controlli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere eseguiti da:
Servizio sanitario regionale
Ispettorato del lavoro
Personale militare (ad esempio, Nas)
QUANDO SI RISCHIA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI IMPRESA
La circolare stabilisce di procedere alla sospensione dell’attività nei seguenti casi:
1 – Mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): scatta la sospensione immediata.
Qualora si affermi di custodire il DVR in un luogo diverso rispetto all’unità operativa, la sospensione sarà differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, tempo entro il quale il datore di lavoro dovrà esibire il documento. Il provvedimento di revoca, in questo caso, sarà possibile solo nel caso in cui il DVR esibito abbia data certa anteriore alla data del provvedimento di sospensione.
2 – Per le attività obbligate alla redazione del Piano di emergenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi con più di 25 posti letto, attività commerciali con superficie superiore ai 400 mq, distributore di carburante) la mancata redazione del Piano di Emergenza ed evacuazione comporta la sospensione immediata dell’attività. Il provvedimento di sospensione sarà revocato solo dopo la relativa redazione ed esibizione del Piano di Emergenza.
3 – Mancata formazione e addestramento dei lavoratori in tutti i casi ove questa sia congiuntamente prevista come ad esempio per l’utilizzo di attrezzature da lavoro (ex. Art. 73 TUSL), o per i lavoratori che fanno movimentazione manuale dei carichi in modo effettivo all’interno dell’impresa. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di formazione scatta il provvedimento di sospensione dell’attività, che potrà essere revocato solo se si dimostra la prenotazione della formazione. Fino a quando il lavoratore non sarà formato, dovrà comunque essere adibito a mansioni diverse.
4 – La mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la relativa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza comportano la sospensione dell’attività. La revoca di tale provvedimento ci sarà solo a seguito della costituzione del Servizio, della nomina dell’RSPP, ovvero della preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori.
5 – L’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o di controllo porta alla sospensione se in sede di controllo vengono riscontrate la rimozione o la modifica di tali dispositivi. Il provvedimento scatta a prescindere senza la necessità di verificare chi sia il soggetto che li abbia modificati o rimossi.
Attenzione: Oltre alla sospensione dell’attività gli organi ispettivi applicheranno anche le sanzioni specifiche previste per ogni singolo illecito.