Il nuovo obbligo di nomina del Medico Competente “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi” analizzato alla luce del sistema normativo nella sua evoluzione, del quadro giurisprudenziale e della dottrina penalistica.

Come ormai noto, l’attuale articolo 18 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08, così come modificato dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n.48, prevede che “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

Dunque anche l’ipotesi di nomina che è stata aggiunta all’interno dell’art.18 c.1 lett.a) dalla recente novella legislativa (“qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”) è, così come la prima parte della norma, sanzionata penalmente dall’art.55 c.5 lett.d) D.Lgs.81/08 in caso di omissione.

In termini penalistici, va ricordato che la dottrina ha avuto costantemente modo di sottolineare che la mancata nomina del medico competente – e ciò vale anche per l’ipotesi aggiunta dal Decreto-Legge n.48/2023 – rappresenta un reato che “si perfeziona nel momento in cui sorge l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla nomina, secondo i parametri normativamente previsti, e giunge a consumazione al momento della cessazione dell’attività lavorativa che impone la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ovvero dell’effettuazione tardiva della nomina”. [1]

Sotto questo profilo, si ricorda che il Decreto-Legge 48/2023 è in vigore già dal 5 maggio scorso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, “in tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall’art.55, comma quinto, lett.d) del D.Lgs9 aprile 2008, n.81, che sanziona l’inosservanza dell’obbligo di nomina del medico competente ex art.18 comma 1 lett.a) del medesimo decreto, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore” ( Cassazione Penale, Sez.III, 9 luglio 2018 n.30918).

Tutto ciò premesso, con la predetta modifica normativa si è pertanto passati da un regime di piena tassatività legislativa dei casi in cui il medico competente doveva (e deve a tuttoggi) essere nominato, ad un regime giuridico che rende obbligatoria tale nomina anche nei casi in cui la valutazione dei rischi di cui all’art.28 D.Lgs.81/08 (“oggetto della valutazione dei rischi”) lo renda necessario. (vai alla fonte)