Bonus edilizi : siamo ritornati al 2016

Bonus edilizi : siamo ritornati al 2016 ,quando non esisteva alcuna forma alternativa alla detrazione diretta.

Gli effetti del Decreto Cessioni

L’entrata in vigore del Decreto Cessioni è coincisa con il brusco stop sia al meccanismo di cessione del credito previsto all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che a quelli di cui agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (presenti a partire dal 2017). Mentre sulla cessione del credito del Decreto Rilancio sono stati fatti salvi gli interventi in corso e i titoli presentati entro il 16 febbraio 2023, su quello del D.L. n. 63/2013 l’abrogazione non ha previsto transitori né eccezioni.

Ma il Decreto Cessioni, in realtà, doveva avere il fine di sbloccare i crediti rimasti incagliati sulla Piattaforma cessione dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo un sistema di incentivi all’acquisto degli stessi. Invece ha previsto:

  • il divieto di acquisto dei crediti da parte degli Enti locali – che com’è noto si erano già attivate per acquistare crediti e sono state inspiegabilmente bloccate;
  • la limitazione della responsabilità solidale del cessionario con la produzione di una serie di documenti – soluzione che in realtà non elimina il problema del sequestro preventivo del credito e necessiterà comunque della conversione in legge del D.L. n. 11/2023 prima di avere effetti percepibili;
  • lo stop al meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio;
  • l’abrogazione dei commi degli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 che trattavano altre forme di sconto e cessione del credito.

Superbonus e cessione: lo stato dell’arte

Arrivati a fine febbraio 2023 è assolutamente indispensabile fare il punto della situazione per comprendere:

  • quale aliquota è possibile utilizzare per gli interventi che accedono al superbonus;
  • scadenze e orizzonti temporali;
  • le possibilità di utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
  • le diverse eccezioni stabilite dalla norma.

Per definire il corretto stato dell’arte, in mezzo ai 24 correttivi arrivati a vario titolo, è indispensabile considerare gli ultimi:

  • il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
  • la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
  • il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), in attesa di conversione in legge.

Una premessa. Benché il Decreto cessioni sia già in vigore dal 17 febbraio 2023, l’esperienza insegna che alcuni dei suoi effetti (le misure previste per lo sblocco dei crediti incagliati) saranno molto probabilmente avvertibili solo dopo la sua conversione in legge. Proprio per questo, non è peregrino immaginare che il Parlamento decida di anticipare i tempi abrogando il Decreto Cessioni e rimettendone i contenuti all’interno della prima legge di conversione disponibile.

Soluzione già adottata altre volte come:

  • con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) all’interno della quale sono stati inseriti i contenuti del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode);
  • con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) all’interno della quale sono stati inseriti i contenuti del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi).

Superbonus: aliquote e scadenze dopo il Decreto Aiuti-quater e la Legge di Bilancio 2023

Per comprendere lo stato dell’arte del superbonus è necessario combinare quanto disposto:

  • dall’art. 9 del Decreto Aiuti-quater;
  • dall’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, che ha riscritto il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.

L’art. 9, comma 1 del Decreto Aiuti-quater ha stabilito:

– lettera a), numero 1): la rimodulazione del superbonus per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero:

  • dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni di cui all’art. 1117 del codice civile;
  • dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Per questi soggetti il superbonus è diminuito dal 110% al 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, per poi diminuire progressivamente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

– lettera a), numero 2): la possibilità per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero:

  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Per questi soggetti, nel caso abbiano eseguito il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, il superbonus 110% può essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023.

– lettera a), numero 3): la possibilità per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, di utilizzare il superbonus con aliquota al 90% per gli interventi avviati a partire dall’1 gennaio 2023, sulle spese sostenute in tutto il 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.

– lettera c): viene stabilito che per gli interventi eseguiti dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio (gli enti del terzo settore) in possesso dei requisiti di cui all’art. 119, comma 10-bis, ovvero:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;

possono utilizzare il superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Le eccezioni per l’utilizzo dell’aliquota al 110% nel 2023

L’art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023 ha riscritto completamente il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.

In particolare, è consentito l’utilizzo del superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023:

  • alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 dicembre 2022;
  • ai condomini o assimilati tali che:
    • entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
    • tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
  • agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.

La data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • dall’amministratore del condominio;
  • nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Responsabilità solidale: la check list per eliminarla

Passando adesso al recente Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), l’art. 1, comma 1, lettera b) circoscrive la responsabilità solidale ai soli casi di dolo, eliminandola completamente nel caso in cui i cessionari dimostrino di aver acquisito il credito di imposta, avendo acquisito prima la seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza);
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Viene specificato anche che:

  • l’esclusione della responsabilità solidale vale anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione;
  • il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Lo stop al meccanismo di cessione e le eccezioni

Relativamente al citato blocco delle opzioni alternative alla detrazione diretta, mentre sconto in fattura e cessione del credito di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 sono stati abrogati senza transitori ed eccezioni, relativamente al meccanismo di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio sono stati “salvati” alcuni interventi suddivisi tra superbonus e altri bonus edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

L’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023 ha previsto che il blocco della cessione non si applica alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro il 16 febbraio 2023:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).