In caso di esito positivo, le attività di verifica dell’ufficio della dogana si concludono con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all’importazione, che per i dispositivi medici consiste nel Nulla Osta Sanitario – NOS; il NOS è indispensabile per il transito e il trasporto di merci di interesse sanitario. In caso contrario, di mancato superamento dei controlli, l’ufficio della dogana rilascia un provvedimento di non ammissione all’importazione.
Le tempistiche per il rilascio del Nulla Osta Sanitario sono stabilite all’interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Novembre 2010, n.242. Vengono indicate 8 ore come tempo limite per il controllo documentale e 72 ore come tempo limite per la visita merci.
In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 diversi provvedimenti sono stati presi dal Governo italiano per agevolare l’importazione di prodotti destinati a contrastare la pandemia, tra cui anche alcuni dispositivi medici.
Questi provvedimenti includevano processi di sdoganamento accelerati per i dispositivi necessari a fronteggiare la pandemia, e deroghe su alcuni requisiti, come ad esempio l’obbligo di fornire le informazioni nella lingua italiana.
Tuttavia è bene precisare che è stata recentemente pubblicata la Raccomandazione (UE) 2021/1433 del 1 settembre 2021, nella quale la Commissione Europea esorta le autorità di vigilanza a fermare la messa a disposizione di dispositivi medici nel caso in cui questi ultimi non soddisfino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 e s.m.i. relativo ai dispositivi medici.