La misura intende sostenere gli investimenti in attività di R&S (Ricerca e Sviluppo), quali:
– Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi come fine principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano necessariamente previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
– Ricerche pianificate o indagini critiche effettuate allo scopo di acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi, servizi o per migliorare quelli già esistenti. Tali conoscenze costituiscono la base per la creazione di sistemi complessi alla base della ricerca industriale;
– Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020.
SPESE AMMISSIBILI
Tutti i costi di competenza del periodo di imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S, quali:
A. Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (vedi elenco Allegato 1), che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione; e personale dipendente “non” altamente qualificato;
B. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
Le spese per l’attività di certificazione contabile, sono ammesse solo per le imprese NON soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale (fino a max euro 5.000,00)
La spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d’imposta deve ammontare ad un minimo di euro 30.000,00 e deve eccedere rispetto la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31/12/2015.
AGEVOLAZIONE
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione
L’importo massimo ottenibile annuo del bonus è di euro 20 milioni per ciascun beneficiario.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
– Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili;
– Il credito d’imposta NON concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
– Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti;
– La certificazione del revisore legale dei conti o del collegio sindacale deve essere allegata al bilancio;
– Il credito d’imposta del presente decreto è cumulabile con l’agevolazione di cui all’art.24 del DL 83/12 convertito in L. 134/2012;
LA “NOSTRA RETE” COLLABORA CON UN ORGANISMO DI RICERCA RICONOSCIUTO CON CUI “IMPOSTARE” IL PROGETTO DI R&S